Sez. 3 - , Sentenza n. 6352 del 11/10/2018 Ud. (dep. 11/02/2019) Rv. 274998 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE | Albergatore - Tolleranza abituale – Presupposti.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE
Il reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione commesso dal titolare di un esercizio alberghiero, previsto dall'art. 3, comma 1, n. 3), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, non esige la continuità della condotta, ma implica la sola reiterazione, per un tempo apprezzabile, del comportamento permissivo del gestore, idoneo a consentire che le persone alloggianti nell'albergo svolgano attività di meretricio.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)