Sez. 2, Sentenza n. 11842 del 26/11/1997 (Rv. 510386 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - TERMINE - IN GENERE | Concessione - Potere discrezionale del giudice - Configurabilità - Mancato esercizio - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - TERMINE - IN GENERE
La concessione da parte del giudice, ai sensi dell'art. 244 comma terzo cod. proc. civ., di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare costituisce esplicazione di una facoltà discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)