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Sez. 3, Sentenza n. 7463 del 11/08/1997 (Rv. 506670 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - TERMINE - IN GENERE | Termine ex art. 244 comma terzo cod. proc. civ. - Concessione - Potere discrezionale del giudice - Configurabilità - Mancato esercizio - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506670-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - TERMINE - IN GENERE

La concessione di un termine ai sensi dell'art. 244 comma terzo cod. proc. civ. costituisce esplicazione di una facoltà meramente discrezionale del giudice, facoltà che, come tale, essendo esercitata in base ad un criterio di opportunità e di prevalente apprezzamento delle esigenze istruttorie, non richiede una apposita motivazione, con la conseguenza che il mancato esercizio di essa facoltà non è sindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)