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Sez. 3, Sentenza n. 5725 del 27/03/1984 Ud. (dep. 16/06/1984) Rv. 164887 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA - ESTENDIBILITÀ ALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164887-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA - ESTENDIBILITÀ ALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

Le limitazioni imposte al giudice di appello dall'art. 515 cod. proc. pen. riguardano il dispositivo della sentenza impugnata e non la motivazione, in relazione alla quale il giudice della impugnazione è pienamente libero di seguire un iter anche meno favorevole per l'imputato rispetto a quello di primo grado. (V mass n 161191).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)