Sez. 4, Sentenza n. 33586 del 07/06/2006 Ud. (dep. 06/10/2006) Rv. 234814 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Motivazione - Omissione - Procedimento di correzione - Esperibilità - Esclusione - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
In tema di circolazione stradale, il provvedimento, conseguente alla condanna per il reato di cui all'art. 186 C.d.s., di obbligatoria sospensione della patente di guida, va motivato con riferimento alla determinazione della durata di tale sospensione: alla mancanza di tale motivazione non può ovviarsi attraverso la procedura per la correzione degli errori materiali.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)