Sez. 2, Sentenza n. 5016 del 07/05/1991 (Rv. 472027 - 01)
Vendita - Oggetto della vendita | Singole specie di vendita - Di cose immobili - In genere - Tipi di frazionamento - Nozione - Funzione - Assunzione in allegato come parti integranti dell'atto contrattuale - Portata - Sottoscrizione di detti tipi da parte dei contraenti - Insufficienza - Esplicito richiamo dei tipi di frazionamento nel contratto al fine di individuarne l'oggetto - Necessità.
Vendita - Oggetto della vendita
I tipi di frazionamento sono documenti redatti per le opportune variazioni catastali conseguenti agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare, per cui ad essi, di regola, può attribuirsi solo valore sussidiario ed accessorio per l'individuazione dei beni oggetto del contratto e per la determinazione dei loro confini. Tuttavia tali documenti, quando siano assunti come parti integranti dell'atto contrattuale cui sono allegati, assumono il valore di espressione della volontà dei contraenti circa l'oggetto del negozio. A tal fine non è sufficiente che i tipi di frazionamento siano sottoscritti dalle parti ma è necessario che nel contratto vi sia un esplicito richiamo ad essi diretto al fine di individuare il bene che ne costituisce l'oggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)