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Sez. L, Sentenza n. 10009 del 24/04/2013 (Rv. 626393 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Previdenza complementare - Accesso - Condizioni ex art. 3 e 15 legge n. 335 del 1995 - Cessazione del rapporto di lavoro - Trentacinque anni di contribuzioni - Necessità - Fondamento - Previsioni più favorevoli previste dal regolamento del Fondo integrativo - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2013-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626393-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

In materia pensionistica, l'art. 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 estende ai regimi integrativi le norme restrittive in materia pensionistica, relative all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), mentre l'art. 15 della medesima legge (che ha aggiunto il comma 8-quinquies all'art. 18 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari) ha introdotto il divieto di percepire la pensione integrativa prima della maturazione della pensione a carico dell'AGO, per cui l'accesso alle prestazioni di anzianità e di vecchiaia assicurate dalle forme di previdenza complementare è subordinato al possesso dei requisiti per fruire del trattamento pensionistico obbligatorio, senza che rilevino eventuali disposizioni più favorevoli previste dalla disciplina del Fondo integrativo, non essendo queste fatte salve dalla legge. Ne deriva che la fruizione del trattamento pensionistico integrativo per coloro che siano andati in pensione il 31 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, presuppone sia la cessazione del rapporto di lavoro, sia la maturazione di trentacinque anni di anzianità contributiva, non essendo sufficienti i minori anni di contribuzione previsti dal regolamento del fondo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 com. 8 n. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 15 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)