Sez. L, Sentenza n. 11999 del 25/05/2009 (Rv. 608483 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Previdenza complementare - Accesso - Condizioni ex art. 18, comma 8-quinquies, del d.lgs. n. 124 del 1993 - Applicabilità - Dal 31 agosto 1995 - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
Il divieto di percepire la pensione integrativa prima della maturazione della pensione a carico dell'AGO, introdotto dall'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (che ha aggiunto il comma 8-quinquies all'art. 18 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari), per cui l'accesso alle prestazioni di anzianità e di vecchiaia assicurate dalle forme di previdenza complementare è subordinato alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio, si applica dal 31 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n.335 del 1995, sicché non può configurarsi alcuna violazione dei diritti quesiti ove le condizioni per fruire del trattamento integrativo siano maturate dopo l'entrata in vigore della anzidetta disposizione; né tale divieto si espone a censure di incostituzionalità, essendo conforme ai principi costituzionali, come affermato dal Giudice delle leggi non solo con riferimento ad analoga disposizione in materia di pensione integrativa ex art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cfr. Corte cost., sent. n.393 del 2000), ma anche in riferimento al citato art. 18, comma 8-quinquies, in ragione del collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e complementare, costituente uno dei pilastri del nuovo sistema, che colloca la previdenza complementare all'interno dell'art. 38 Cost. (cfr. Corte cost. n. 319 del 2001).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 com. 8 n. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 15 com. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)