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Sez. L, Sentenza n. 1012 del 23/01/2003 (Rv. 559930 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Rivendicazione di qualifica superiore - Onere probatorio gravante sul lavoratore - Deduzioni difensive del datore di lavoro - Natura - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559930-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA

Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale; non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevando che le deduzioni svolte dal datore di lavoro in ordine alla natura degli organismi operativi - la cui esistenza doveva ritenersi un elemento caratterizzante le mansioni della superiore qualifica rivendicata dal lavoratore - costituiva una mera difesa, rispetto alla quale non era configurabile una decadenza a carico del datore di lavoro né una omessa declaratoria della decadenza stessa da parte del giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)