diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2667 del 12/07/1976 (Rv. 381446 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - CONDIZIONI - MATERIALI DA COSTRUZIONI IN UN FONDO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381446-01

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - CONDIZIONI - MATERIALI DA COSTRUZIONI IN UN FONDO - INSUSSISTENZA.*

La responsabilita per danno cagionato da cose in custodia e configurabile a carico di chi eserciti una potesta di fatto, e non un potere di custodia in senso stretto, su una cosa che possa presentare un pericolo per chi la Usi o venga in contatto con essa. Ne e censurabile la valutazione del giudice del merito, che abbia escluso la responsabilita di chi abbia lasciato sul proprio fondo, non soggetto a pubblico passaggio, una catasta di materiale da costruzione su cui un bambino, giocando, si sia danneggiato, non trattandosi di materiale pericoloso. (V 785/71, mass n 350612).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)