Sez. 3, Sentenza n. 785 del 18/03/1971 (Rv. 350612 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CUSTODE - ESTENSIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CUSTODE - ESTENSIONE.*
La disposizione dell'art 2051 cod civ stabilisce una presunzione di responsabilita a carico di colui che, avendo un effettivo potere fisico sulla cosa, deve assumersi per cio stesso l'Onere che dalla cosa medesima o per sua conformazione o per particolari contingenze non derivi pregiudizio ad altri. La presunzione si riferisce non solo ai danni che la cosa e suscettibile di produrre per sua natura, ma anche a quelli che dipendono dall'insorgere in essa di un agente dannoso. (V 3979'69, mass n 344424).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)