Sez. 1, Sentenza n. 2402 del 06/09/1973 (Rv. 365775 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE DELLA PARTE - VIZIO DELLA NOTIFICAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE DELLA PARTE - VIZIO DELLA NOTIFICAZIONE.*
L'atto riassuntivo del processo, in grado d'appello, nel quale non vi e stata Costituzione delle parti, e affetto da vizio della notificazione e non della citazione, ove l'atto stesso, in violazione di quanto dispone l'art 125, ult comma, disp att cod proc civ, sia notificato al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziche alla parte personalmente. (Conf 3540/69, mass n 343712).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)