Sez. 1, Sentenza n. 3540 del 28/10/1969 (Rv. 343712 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - MANCANZA - RIASSUNZIONE CON COMPARSA NON NOTIFICATA ALLA PARTE PERSONALMENTE - VIZIO DI NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - SANATORIA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - MANCANZA - RIASSUNZIONE CON COMPARSA NON NOTIFICATA ALLA PARTE PERSONALMENTE - VIZIO DI NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - SANATORIA.*
L'atto riassuntivo del processo, in grado d'appello, nel quale non vi e stata Costituzione delle parti, e affetto da vizio della notificazione e non della citazione, ove l'atto stesso, in violazione di quanto dispone l'art 125 ult comma disp att cod proc civ, sia notificato al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziche alla parte personalmente. Trattandosi di vizio non attinente alla citazione, la Costituzione dell'intimato, anche se fatta al dichiarato scopo di eccepire la nullita, importa sanatoria a norma dell'art 156, terzo comma, cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)