Sez. 1, Ordinanza n. 11897 del 30/04/2026 (Rv. 678619-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Art. 3, paragrafo 1, comma 2, del Regolamento UE n. 848 del 2015 - COMI e sede legale - Presunzione di coincidenza - Legittimità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
In tema di insolvenza transfrontaliera, l'art. 3, paragrafo 1, comma 2, del regolamento UE n. 848 del 2015 stabilisce una presunzione relativa di coincidenza del centro degli interessi principali (c.d. "COMI") con la sede legale del debitore, atteso che tale effetto è idoneo a garantire la maggiore certezza possibile a beneficio dei terzi in ordine al luogo in cui dovrebbe essere aperta una procedura di insolvenza principale.
Regolam. Comunitario 20/05/2015 num. 848 art. 3, CCII [ rnc : art = 0027 00, com = 0003, gen = LS, sp = CCII]
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)