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Sez. 1, Sentenza n. 4512 del 19/10/1987 Cc. (dep. 05/12/1987) Rv. 177207 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO - DIVERSITÀ IN RELAZIONE ALLE IPOTESI DI ANNULLAMENTO PER VIOLAZIONE DI LEGGE O PER VIZIO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177207-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO - DIVERSITÀ IN RELAZIONE ALLE IPOTESI DI ANNULLAMENTO PER VIOLAZIONE DI LEGGE O PER VIZIO DI MOTIVAZIONE.*

La pronuncia di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione da un lato segna i limiti della potestà di cognizione e di decisione del giudice di rinvio e dall'altro vincola in modo imperativo tale giudice il quale "deve uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa", come stabilisce il primo comma dell'art. 546 cod. proc. pen. se, pertanto, la Corte di Cassazione accerta che il giudice di rinvio non si è uniformato ai principi di diritto affermato nella sentenza di annullamento, la sentenza emessa in Sede di rinvio deve essere annullata. Normalmente il giudice di rinvio resta libero nella ricostruzione e nella valutazione dei fatti, ma non può adottare soluzioni di diritto in contrasto con quelle affermate nella sentenza di annullamento se l'accertamento del fatto, posto a premessa della soluzione di diritto, resta in sostanza immutato. Quando, però, la Corte di Cassazione dispone l'annullamento non per motivi di mera legittimità, ma per Mancanza o contraddittorietà di motivazione, essa può vincolare il giudice del rinvio sulla necessità di una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero di una particolare indagine in precedenza omessa ma di determinante Rilevanza ai fini della decisione, ovvero può vincolare tale giudice sulla doverosità di esame, non effettuata, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 546 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)