Sez. 1, Sentenza n. 12254 del 04/05/1990 Ud. (dep. 06/09/1990) Rv. 185261 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI E LIMITAZIONI DEL GIUDICE DI RINVIO - INDICAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI E LIMITAZIONI DEL GIUDICE DI RINVIO - INDICAZIONE.*
Secondo quanto disposto dall'art. 544 cod. proc. pen. il giudice di rinvio giudica sui punti che furono oggetto dell'annullamento con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata, "salve le limitazioni stabilite dalla legge". Poiché la riserva relativa alle limitazioni stabilite dalla legge si riferisce soltanto all'ipotesi di cui all'art. 515 comma terzo cod. proc. pen. ed alle specifiche Disposizioni degli artt. 545 e 546 stesso codice, ne deriva che il giudice di rinvio si sostituisce a quello la cui sentenza è stata annullata con tutti i poteri che a questo competevano e giudica attraverso lo svolgimento e la valutazione di tutti i mezzi di indagine che sono stati esperiti, o che avrebbero potuto essere esperiti dallo stesso. Limite funzionale generale posto alla potestà decisoria del giudice di rinvio è soltanto quello che sorge dal primo comma dell'art. 546 cod. proc. pen., secondo il quale quel giudice deve uniformarsi alla sentenza della Cassazione "per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa". (V mass n 181909; (V mass n 177914; (V mass n 177207; (V mass n 171627; (V mass n 163741).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545, Cod. Proc. Pen. art. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)