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Sez. 4, Sentenza n. 3867 del 10/01/1995 Ud. (dep. 08/04/1995) Rv. 201593 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - In genere | Accoglimento della richiesta - Valutazione del giudice - Esistenza di circostanze nel reato non comprese nella contestazione - Deduzione delle parti con la richiesta - Necessità - Controllo della correttezza di tale deduzione e dell'esattezza della qualificazione giuridica - Dovere esclusivo del giudice - Potere del giudice di sostituire "ex officio" la qualificazione giuridica del fatto contestato con altra ritenuta corretta o di considerare sussistenti circostanze non prospettate dalle parti - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201593-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - In genere

Poiché il giudice, per valutare se accogliere o meno la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., deve controllare tra l'altro "se la applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette", l'esistenza di circostanze nel reato, non comprese nella contestazione, deve essere dedotta dalle parti con la richiesta. Il giudice deve solo controllare la correttezza di tale deduzione nonché l'esattezza della qualificazione giuridica del fatto contestato e non può "ex officio" sostituire questa con altra ritenuta corretta o considerare sussistenti circostanze aggravanti o attenuanti non prospettate dalle parti, così modificando la richiesta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)