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Sez. 3, Sentenza n. 3817 del 20/08/1977 (Rv. 387481 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - CHIARIMENTI ALLE PARTI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387481-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - CHIARIMENTI ALLE PARTI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il consulente tecnico d'ufficio puo essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi, ed e pure abilitato ad accertare, anche di sua iniziativa, ogni concreta circostanza necessaria per rispondere ai quesiti postigli dal giudice, ma questo potere e circoscritto agli elementi accessori dei fatti in ordine ai quali e chiamato a svolgere la sua attivita di accertamento e di valutazione e non puo spiegarsi sino all'acquisizione di dati fondamentali mediante informazioni chieste a un terzo, cioe che, tra l'altro, si tradurrebbe nell'assunzione di una prova testimoniale da parte di un organo del processo diverso da quello previsto dalla legge e senza l'osservanza delle forme e delle garanzie dalla stessa prescritte. (V 908/68, mass n 332248).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)