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Sez. 3, Sentenza n. 908 del 22/03/1968 (Rv. 332248 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - IN GENERE - FUNZIONE - ACCERTAMENTO DI FATTI CHE LA PARTE HA L'ONERE DI PROVARE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332248-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - IN GENERE - FUNZIONE - ACCERTAMENTO DI FATTI CHE LA PARTE HA L'ONERE DI PROVARE - ESCLUSIONE.*

Compito del consulente tecnico e quello di completare la valutazione degli elementi di fatto offerti al giudice con il suo parere tecnico, e non gia quello di accertare quei fatti che la parte ha l'Onere di provare e sui quali si fonda la domanda.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)