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Sez. 1, Ordinanza n. 39571 del 17/09/2004 Cc. (dep. 08/10/2004) Rv. 230706 - 01

REATI MILITARI - IN GENERE | Reati di truffa militare (art. 234, comma secondo, cod. pen.m.p.) e di inadempienza nelle somministrazioni militari (art. 132 cod. pen. m.p.) - Legittimazione del privato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, in qualità di persona offesa - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230706-01

REATI MILITARI - IN GENERE

Il delitto di truffa militare, sanzionato dall'art. 234, comma secondo, cod. pen. m.p., tutela l'amministrazione militare, considerata nelle strutture occorrenti per l'organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa dello Stato, mentre il delitto di inadempienza nelle somministrazioni militari, sanzionato dall'art. 132 cod. pen. m.p., tutela il servizio militare; ne deriva - poiché nessuno dei due reati tutela interessi privati né interessi diffusi, non trattandosi di reati plurioffensivi - che il privato, nel caso di procedimento avente per oggetto i predetti reati, non riveste la qualità di persona offesa dal reato e, pertanto, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, ex art. 410 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 132, Cod. Pen. Mil. Pace art. 234 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)