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Sez. 1, Sentenza n. 531 del 24/02/1972 (Rv. 356533 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - FONDI RUSTICI - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL MAGGIOR IMPORTO TRA CORRISPETTIVO PATTUITO E VALORE VENALE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 1044 DEL 1954 - MODIFICAZIONE DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356533-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - FONDI RUSTICI - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL MAGGIOR IMPORTO TRA CORRISPETTIVO PATTUITO E VALORE VENALE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 1044 DEL 1954 - MODIFICAZIONE DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*

La legge 20 ottobre 1954 n 1044, recante modificazioni al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'imposta di successione, la cui normativa e stata estesa dall'art 3 della legge 27 maggio 1959 n 355 alla Determinazione del valore dei fondi rustici ai fini dell'imposta di registro, ed e stata autenticamente interpretata dalla legge 22 novembre 1962 n 1706, non ha fatto venir meno il principio generale dettato dall'art 43 della legge organica di registro (RD 30 dicembre 1923 n 3269) secondo cui l'imposta deve essere applicata sul maggiore importo fra corrispettivo pattuito e valore venale. (Conf 734'71, mass n 350539).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 15, Legge 22/11/1962 num. 1706 art. 1, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 43 CORTE COST., Legge 20/10/1954 num. 1044 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 355 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)