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Sez. 1, Sentenza n. 734 del 16/03/1971 (Rv. 350539 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - FONDI RUSTICI - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - CRITERIO DELLA VALUTAZIONE AUTOMATICA TABELLARE - MODIFICA DEL CRITERIO DELL'ALTERNATIVA PREVALENZA DEL VALORE VENALE O DEL CORRISPETTIVO PATTUITO - ESCLUSIONE - PREZZO PATTUITO SUPERIORE AL VALORE VENALE DEL FONDO - PREVALENZA.*
Stato
decisa il 1971-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350539-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - FONDI RUSTICI - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - CRITERIO DELLA VALUTAZIONE AUTOMATICA TABELLARE - MODIFICA DEL CRITERIO DELL'ALTERNATIVA PREVALENZA DEL VALORE VENALE O DEL CORRISPETTIVO PATTUITO - ESCLUSIONE - PREZZO PATTUITO SUPERIORE AL VALORE VENALE DEL FONDO - PREVALENZA.*

Ai sensi dell'art 43 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269) la Determinazione della base imponibile, nei trasferimenti di beni od altri diritti reali a titolo oneroso, va fatta in base al criterio dell'alternativita e reciproca prevalenza del corrispettivo pattuito e del valore venale, nel senso che l'imposta e ragguagliata al corrispettivo pattuito, se questo e piu elevato del valore venale in comune commercio e va, invece, ragguagliata al valore venale se questo superi il corrispettivo convenuto. Tale criterio non e stato modificato dalle leggi sopravvenute 20 ottobre 1954, n 1044, e 27 maggio 1959, n 355, le quali, introducendo per i 'fondi rusticì un criterio unico di stima, quello della valutazione automatica tabellare, hanno inciso soltanto sulla Determinazione di uno degli elementi per la stima della base imponibilè quello del valore venale dei beni trasferiti, ferma lasciando la alternativa validita e prevalenza dell'altro elemento, costituito dal convenuto corrispettivo. Infatti, dalla norma dell'art 1 della legge 22 novembre 1962, n 1706 ('interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n 1044'), che precisa che il criterio di valutazione automatica trova applicazione quando, indipendentemente dall'applicazione del prezzo contrattuale, non sia dichiarato valore alcuno per i fondi rustici, e quando non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dalla valutazione tabellare, sottolineando la non equivalenza della 'indicazione del prezzo contrattualè alla dichiarazione di valore, consegue che anche nel vigore delle sopravvenute leggi l'imposta di registro riguardo agli Atti di compravendita di fondi rustici va applicata sui prezzi pattuiti, eventualmente prevalenti.*

Riferimenti normativi: Legge 22/11/1962 num. 1706 art. 1, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16, Legge 27/05/1959 num. 355 art. 3, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 43 CORTE COST., Legge 20/10/1954 num. 1044 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)