Sez. 1, Sentenza n. 4564 del 15/07/1986 (Rv. 447302 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DIVORZILE - REVISIONE IN AUMENTO - CRITERI - SPESE DI PRODUZIONE IDONEE A DIMINUIRE LA CONSISTENZA DEL REDDITO - RILEVANZA - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DIVORZILE - REVISIONE IN AUMENTO - CRITERI - SPESE DI PRODUZIONE IDONEE A DIMINUIRE LA CONSISTENZA DEL REDDITO - RILEVANZA - LIMITI.*
Nel giudizio per la revisione in aumento dell'assegno divorzile, il giudice deve accertare la capacità patrimoniale dell'obbligato, tenendo conto delle "spese di produzione", idonee a diminuire la consistenza del suo reddito, ma non è anche tenuto a procedere ad una analitica disamina di tutte le altre voci esposte in detrazione dallo stesso obbligato (nella specie: spese inerenti a proprietà immobiliari, ratei di mutui ecc.), che non sono suscettibili di incidere sulla misura dell'erogazione patrimoniale. (V 169/82, mass n 417849).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)