Sez. 1, Sentenza n. 169 del 13/01/1982 (Rv. 417849 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO E ASSEGNO DI DIVORZIO - LIQUIDAZIONE - PREVISIONE DI UN SICURO DETERIORAMENTO DELLA POSIZIONE DEL CONIUGE BENEFICIARIO PER EFFETTO DEL FENOMENO INFLATTIVO - DIVIETO DI DETERMINAZIONE DI UN MECCANISMO DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO AL FUTURO DEPREZZAMENTO DELLA MONETA - INAPPLICABILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO E ASSEGNO DI DIVORZIO - LIQUIDAZIONE - PREVISIONE DI UN SICURO DETERIORAMENTO DELLA POSIZIONE DEL CONIUGE BENEFICIARIO PER EFFETTO DEL FENOMENO INFLATTIVO - DIVIETO DI DETERMINAZIONE DI UN MECCANISMO DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO AL FUTURO DEPREZZAMENTO DELLA MONETA - INAPPLICABILITÀ.*
Il principio, in forza del quale il giudice della separazione o del divorzio non può, nel liquidare l'assegno alimentare, di mantenimento, o di divorzio, stabilire, contro la volontà dell'obbligato, meccanismi di adeguamento automatico al futuro deprezzamento della moneta, si ricollega all'impossibilità di determinare in anticipo gli effetti della svalutazione sulle rispettive situazioni economiche dei coniugi, che sono riscontrabili solo "a posteriori", nell'ambito dei procedimenti di revisione dei suddetti assegni. Pertanto, qualora, a fronte della previsione di un sicuro deterioramento della posizione del coniuge beneficiario, per effetto del fenomeno inflattivo, il giudice sia in grado di fissare con certezza l'aumento dei redditi del coniuge obbligato in conseguenza del fenomeno medesimo, come nel caso di redditi di immobili concessi in locazione, che beneficino dell'aggiornamento dei canoni previsto dall'art. 24 della legge 27 luglio 1978 n. 392, il citato principio resta inoperante, nel senso che deve ritenersi consentita l'introduzione dei predetti meccanismi di adeguamento nei limiti di tale aggiornamento. (V 700/80, mass n 404133; (V 1559/78, mass n 390948).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)