Sez. 2, Sentenza n. 1221 del 17/04/1972 (Rv. 357711 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - SINDACATO DI MERITO - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLE RAGIONI DELLA COMPETENZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - SINDACATO DI MERITO - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLE RAGIONI DELLA COMPETENZA.*
Nel procedimento per regolamento di Competenza, la Corte di Cassazione esercita, ai fini della Determinazione del giudice competente, il proprio Sindacato di merito con piena potesta ed autonomia di giudizio rispetto alla pronuncia impugnata, in base a tutti gli elementi di fatto acquisiti e puo rilevare, anche di ufficio, le ragioni che determinano la Competenza od incompetenza del giudice adito, anche se non siano state oggetto di esame nella sentenza impugnata o non siano state dal ricorrente dedotte nell'istanza di regolamento di Competenza. (V 1976'70 mass n 348023; 1960'69 mass n 341132; 1113'69 mass n 339647) .*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)