Sez. 1, Sentenza n. 3643 del 25/01/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 201937 - 01
Sicurezza pubblica - Contravvenzioni in genere | Attività di guida turistica senza licenza del Sindaco - Parificazione al mestiere di girovago - Esclusione - Violazione depenalizzata - Sussistenza.
Sicurezza pubblica - Contravvenzioni in genere
La categoria delle guide turistiche, sottoposte ad esame di abilitazione e a specifica regolamentazione (art. 234 e segg. D.M. 6 maggio 1940 n. 635), non può essere equiparata a quella dei girovaghi. L'esercizio di tale attività senza la licenza del Sindaco, pertanto, neppure in epoca antecedente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 luglio 1994 n. 480, può ritenersi configurare la contravvenzione di cui all'art 17 T.U.L.P.S., ma la diversa violazione di cui all'art. 669 cod. pen., depenalizzata dall'art. 33 lett. a) Legge 24 novembre 1981 n. 689. La nuova normativa, peraltro, espressamente prevede che la violazione dell'art. 123 T.U.L.P.S., riguardante le guide turistiche, è soggetta alla sola sanzione amministrativa (art. 3 Decreto Legislativo, che introduce nel T.U.L.P.S. l'art. 17 bis).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 123 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/1994 num. 480 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)