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Sez. L, Sentenza n. 4672 del 22/02/2008 (Rv. 602080 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Maggiorazione annuale di cui all'art. 1 del d.P.C.M. 16 dicembre 1989 - Applicazione a pensione diretta integrata al minimo - Conseguenze - Perdita del diritto alla integrazione della pensione diretta nel caso di superamento del trattamento minimo - Esclusione - Integrazione al minimo su altra pensione indiretta - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602080-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La norma di cui all'art. 1 del d.P.C.M. 16 dicembre 1989, al comma primo, ha attribuito alle pensioni dirette, conseguite per effetto di almeno settecentottantuno contributi, una maggiorazione annuale, da aggiungersi all'importo delle stesse raggiunto con l'integrazione al trattamento minimo, e, al comma secondo, ha conservato il diritto all'integrazione al trattamento minimo anche nel caso di superamento di questo per effetto della corresponsione della detta maggiorazione. Conseguentemente, il pensionato che gode dell'integrazione al minimo sulla pensione diretta, non può goderne sulla pensione di reversibilità stante il divieto della doppia integrazione, di cui all'art. 6, comma terzo, della legge n. 638 del 1983 di conversione del d.l. n. 463 del 1983.

Riferimenti normativi: Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 29/12/1988 num. 544 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 11/11/1983 num. 638 art. 3, DPCM 16/12/1989

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)