Sez. 1, Sentenza n. 12939 del 05/09/2003 (Rv. 566563 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Corresponsione in unica soluzione - Modalità - Accordo di trasferimento del diritto di proprietà su di un immobile - Natura - Negozio transattivo ed aleatorio - Approvazione da parte del Tribunale - Necessità - Incidenza sul negozio delle vicende rilevanti nella disciplina dell'assegno periodico di mantenimento - Esclusione - Conseguenze - Trasmissibilità 'iure haereditariò del diritto - Sussistenza - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
L'accordo con il quale le parti, nel giudizio di divorzio, convengono la corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione, mediante trasferimento in favore del coniuge beneficiario del diritto di proprietà su di un immobile, configura un negozio di natura transattiva ed aleatoria, la cui efficacia è subordinata all'approvazione da parte del Tribunale, con la conseguenza che, passata in giudicato la sentenza di divorzio, le vicende che possono influire sulla disciplina dell'assegno periodico di divorzio non incidono su detto negozio, cosicché il diritto di proprietà oggetto di cessione resta acquisito definitivamente al patrimonio dell'ex coniuge beneficiario dell'alienazione e, pertanto, in caso di decesso di quest'ultimo, il diritto si trasferisce agli eredi (Nella specie, la S.C., in virtù di siffatto principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito che, in accoglimento della domanda degli eredi dell'ex coniuge defunto e beneficiario della alienazione, aveva disposto con sentenza il trasferimento in loro favore del diritto di proprietà sull'immobile oggetto dell'accordo 'de quò).
Riferimenti normativi: Legge 8/1 /1970 num. 898 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)