Sez. 1, Sentenza n. 3325 del 21/05/1981 (Rv. 413900 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO - PAGAMENTO EFFETTUATO DAL MANDATARIO AD UN TERZO PER CONTO DEL MANDANTE, CONTRO UN PRECISO DIVIETO DI QUEST'ULTIMO - DISCIPLINA EX ART 1180 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO - PAGAMENTO EFFETTUATO DAL MANDATARIO AD UN TERZO PER CONTO DEL MANDANTE, CONTRO UN PRECISO DIVIETO DI QUEST'ULTIMO - DISCIPLINA EX ART 1180 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
Il mandatario che esegua un pagamento ad un terzo per conto del mandante, contro un preciso divieto di quest'ultimo, non e assimilabile al terzo che adempie per il debitore ai sensi dell'art 1180 cod civ, poiche, vigendo tra le parti del rapporto di mandato la regola secondo cui il mandatario non puo, nell'esecuzione dello incarico, discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante, l'atto giuridico compiuto dal mandatario medesimo oltre i limiti del mandato resta a carico dello stesso (art 1711, primo comma, cod civ).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1711
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)