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Sez. 3, Sentenza n. 9472 del 19/05/2004 (Rv. 572948 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO | Pagamento effettuato dal mandatario ad un terzo per conto del mandante - Inosservanza condizioni stabilite - Disciplina ex art. 1180 cod. civ. - Inapplicabilità - Obbligo di cui all'art. 1719 cod.civ. - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572948-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO

Il mandatario che esegua un pagamento ad un terzo per conto del mandante, non osservando le condizioni stabilite, non è assimilabile al terzo che adempie per il debitore ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., poiché, vigendo tra le parti del rapporto di mandato la regola secondo cui il mandatario non può, nell'esecuzione dell'incarico, discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante, l'atto giuridico compiuto dal mandatario medesimo oltre i limiti del mandato resta a carico dello stesso a norma dell'art. 1711, primo comma, cod. civ.. Nè rileva che il mandante sia tenuto ad anticipare i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, poiché la disciplina di cui all'art. 1719 cod. civ. è derogabile mediante patto che, pur senza escludere l'obbligo del mandante di fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, ne disciplini diversamente i tempi di attuazione. (Fattispecie relativa a rapporto trilaterale nell'ambito di contratto di produzione cinematografica: la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'inadempimento della mandante, poiché i pagamenti erano stati eseguiti senza rispettare lo stato di avanzamento del cortometraggio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1711, Cod. Civ. art. 1719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)