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Sez. 6, Sentenza n. 27042 del 06/06/2012 Cc. (dep. 10/07/2012) Rv. 253024 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Giudizio prognostico - Parametri di valutazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253024-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari, il giudice ai fini di un corretto giudizio prognostico del pericolo di fuga deve tener conto dei parametri offerti dall'art. 133 cod. pen. che ruotano ed oscillano, in correlazione continua e biunivoca, tra valore di gravità del fatto addebitato o commesso, caratteristiche di personalità dell'autore e motivazione ad agire, la quale è fisiologicamente legata, sia pure in modo non automatico né esclusivo, all'entità della sanzione applicata ed applicabile. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione del tribunale del riesame che aveva dedotto il pericolo di fuga dalla disponibilità da parte dell'indagato di una casa in Svizzera, dalla sua personalità nonché dall'entità della pena irrogabile in relazione al reato contestato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)