Sez. 5, Sentenza n. 9377 del 21/12/2012 Cc. (dep. 27/02/2013) Rv. 255211 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE | Vicinanza temporale del termine finale della sanzione espianda - Rilevanza ex se ai fini della caducazione della misura cautelare - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE
In tema di misure cautelari, la vicinanza temporale del termine finale della sanzione espianda, quale desumibile da condanne non definitive, non determina alcun automatismo in ordine alla caducazione della misura cautelare; tuttavia, i necessari criteri di flessibilità e di individualizzazione, che devono ispirare il giudice nella scelta della misura adeguata e proporzionata al caso concreto, devono tener conto, alla luce del principio di ragionevolezza, della effettiva utilità del perdurare di una restrizione prossima a venir meno, con riguardo alle specifiche esigenze cautelari ritenute rilevanti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)