Sez. 3, Sentenza n. 14461 del 25/05/2016 Ud. (dep. 24/03/2017) Rv. 269898 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Distruzione ed occultamento di documenti contabili di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 - Natura del reato in funzione delle due condotte - Diversità - Reato istantaneo quanto alla distruzione e permanente quanto all'occultamento - Conseguenze rispetto alla prescrizione - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
La condotta del reato previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione. (Nella fattispecie, relativa alla contestazione dell'occultamento "o comunque" della distruzione delle scritture contabili, la S.C., nel ritenere che detta contestazione concernesse in via principale l'occultamento, ha osservato che l'imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)