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Sez. 3, Sentenza n. 3861 del 18/06/1980 (Rv. 407721 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - COMUNIONE EREDITARIA DEL FONDO RUSTICO - INTERPELLO DI TUTTI I COEREDI DA PARTE DEL VENDITORE - NECESSITA - COEREDE DEL VENDITORE NON INTERPELLATO - DIRITTO DI RISCATTO NEI CONFRONTI DELLO AFFITTUARIO NON COEREDE ACQUIRENTE DELLA QUOTA E NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI CAUSA DI QUEST'ULTIMO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407721-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - COMUNIONE EREDITARIA DEL FONDO RUSTICO - INTERPELLO DI TUTTI I COEREDI DA PARTE DEL VENDITORE - NECESSITA - COEREDE DEL VENDITORE NON INTERPELLATO - DIRITTO DI RISCATTO NEI CONFRONTI DELLO AFFITTUARIO NON COEREDE ACQUIRENTE DELLA QUOTA E NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI CAUSA DI QUEST'ULTIMO - SUSSISTENZA.*

Per il fondo rustico in comunione ereditaria i coeredi, che siano coltivatori agricoli, sono, rispetto ai diritti di prelazione e riscatto, in una posizione prevalente rispetto a quella dei terzi estranei coltivatori, e di conseguenza devono essere tutti interpellati dal venditore per potere esercitare la prelazione; pertanto, il coerede del venditore, coltivatore diretto, al quale non sia stata notificata la proposta di vendita, ha diritto di esercitare il riscatto nei confronti dell'affittuario non coerede che abbia acquistato la quota, nonche nei confronti degli aventi causa di questo. (V 2423/78, mass n 391827; (V 2866/76, mass n 381613).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)