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Sez. 3, Sentenza n. 25494 del 30/11/2006 (Rv. 596245 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Sanzioni disciplinari - Applicazione della legge successiva più favorevole a violazioni commesse anteriormente - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596245-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

In tema di illeciti disciplinari non trova applicazione il principio di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen., restando applicabile la legge vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione disciplinare e non la disciplina posteriore più favorevole per l'incolpato. Pertanto, in materia di responsabilità disciplinare dei professionisti sanitari, resta applicabile la legge n. 175 del 1992, vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione, a nulla rilevando la sopravvenuta abrogazione della norma.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 02/05/1992 num. 175 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1999 num. 472 art. 3 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)