Sez. 3, Sentenza n. 8587 del 14/06/2002 (Rv. 555067 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Sanzioni disciplinari - Applicazione della legge successiva più favorevole a violazioni commesse anteriormente - Esclusione.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
In tema di illeciti disciplinari non trova applicazione il principio di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen., restando applicabile la legge vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione disciplinare e non la disciplina posteriore più favorevole per l'incolpato. Avuto riguardo a tale principio, in materia di responsabilità disciplinare dei professionisti sanitari resta applicabile la legge n. 175 del 1992, vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione, a nulla rilevando il sopravvenire di una normativa più favorevole.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 02/05/1992 num. 175 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1999 num. 472 art. 3 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)