Sez. L, Sentenza n. 9290 del 02/09/1995 (Rv. 493894 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondo pensioni per il personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le province siciliane - Divieto di prestazioni in favore degli iscritti destituiti - Nullità ex artt. 36 Cost. e 7 statuto lavoratori ed alla stregua dei principi generali in materia di lavoro subordinato.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 24 dello Statuto del Fondo Pensioni per il personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le province Siciliane (che, avendo natura negoziale in quanto semplicemente soggetto all'approvazione dell'autorità governativa nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, non può essere direttamente esaminato in sede di legittimità) la quale, secondo l'interpretazione datane dal giudice di merito in conformità dei canoni di ermeneutica contrattuale, esclude da ogni prestazione a carico del Fondo stesso gli iscritti il cui rapporto di lavoro sia venuto a cessare per destituzione, è nulla per contrasto con l'art. 36 Cost., e con l'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché con i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di regolamentazione del lavoro subordinato, poiché, stante la natura retributiva del trattamento di pensione erogato tramite un fondo aziendale, non è consentito all'autonomia negoziale di prevedere la perdita dei diritti economici che traggono titolo dal rapporto di lavoro in conseguenza di un provvedimento "ontologicamente" disciplinare quale la destituzione, atteso che tale perdita incidendo direttamente ed immediatamente sulla condizione dei dipendenti cessati dal servizio, senza collegamento con il rapporto di attività, si risolve in una sanzione aggiuntiva non coerente con la causa per cui è attribuito il potere disciplinare, da ravvisarsi esclusivamente nella tutela dell'interesse del datore di lavoro alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della lavoratore.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)