Sez. L, Sentenza n. 694 del 02/02/1985 (Rv. 438900 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - PERDITA (DELLA PENSIONE) - RIDUZIONE O SOSPENSIONE - IN CONSEGUENZA DI CONDANNA PENALE O DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ABROGAZIONE DI TALI SANZIONI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 424 DEL 1966 - INCIDENZA SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - LIMITI - CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PRESTAZIONI PREVIDENZIALI AZIENDALI PIÙ FAVOREVOLI DI QUELLE DERIVANTI DALLA ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - PERSISTENZA.*
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - PERDITA (DELLA PENSIONE) - RIDUZIONE O SOSPENSIONE - IN CONSEGUENZA DI CONDANNA PENALE O DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ABROGAZIONE DI TALI SANZIONI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 424 DEL 1966 - INCIDENZA SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - LIMITI - CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PRESTAZIONI PREVIDENZIALI AZIENDALI PIÙ FAVOREVOLI DI QUELLE DERIVANTI DALLA ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - PERSISTENZA.*
L'art. 1 della legge 8 giugno 1966 n. 424 - che ha abrogato le Disposizioni statuenti la perdita, la riduzione o la sospensione, a seguito di condanna penale o di procedimento disciplinare, del diritto del dipendente dello stato o di altro ente pubblico (anche economico) al conseguimento ed al godimento della pensione e di ogni altro assegno ed indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro - incide, quanto al trattamento pensionistico, esclusivamente sui diritti derivanti dal regime della Assicurazione generale obbligatoria, in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 38 cost.. Pertanto, l'art. 1 anzidetto non osta a che il conseguimento del diritto a prestazioni previdenziali aziendali più favorevoli di quelle derivanti dall'Assicurazione generale obbligatoria, restando impregiudicata la residuale applicabilità di tale regime, possa essere mantenuto per disposizione dello statuto della cassa di previdenza di un ente pubblico economico (nella specie, art. 29, lett. D), dello statuto della cassa di previdenza del personale della cassa di risparmio di Padova e rovigo approvato con d.P.R. 6 marzo 1976 n. 263), da interpretare secondo le regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ..*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2123, Legge 08/06/1966 num. 424 art. 1, Legge 08/06/1966 num. 424 art. 2, DPR 06/03/1976 num. 263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)