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Sez. L, Sentenza n. 3670 del 18/06/1985 (Rv. 441263 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - NOTIFICA AD ISTANZA DELLA PARTE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE - CONDIZIONI - POSSIBILITÀ DI INDIVIDUARE CON CERTEZZA LA PARTE ISTANTE - NECESSITÀ DI APPOSITE INDICAZIONI NELLA RELATA DI NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441263-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - NOTIFICA AD ISTANZA DELLA PARTE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE - CONDIZIONI - POSSIBILITÀ DI INDIVIDUARE CON CERTEZZA LA PARTE ISTANTE - NECESSITÀ DI APPOSITE INDICAZIONI NELLA RELATA DI NOTIFICA - ESCLUSIONE.*

La prescrizione dell'art. 285 cod. proc. civ. secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte, può ritenersi adempiuta quando, nonostante la Mancanza di apposite indicazioni nella relazione di notifica, non vi sia comunque incertezza assoluta sulla parte istante, cioè sia possibile individuare la parte a cui richiesta è stata eseguita la notificazione. (Conf 5830/82, mass n 423582; (Conf 6540/81, mass n 417376).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)