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Sez. L, Sentenza n. 4750 del 27/05/1987 (Rv. 453396 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - NOTIFICA AD ISTANZA DELLA PARTE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE - CONDIZIONI - POSSIBILITÀ DI INDIVIDUARE CON CERTEZZA LA PARTE ISTANTE - NECESSITÀ DI APPOSITE INDICAZIONI NELLA RELATA DI NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453396-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - NOTIFICA AD ISTANZA DELLA PARTE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE - CONDIZIONI - POSSIBILITÀ DI INDIVIDUARE CON CERTEZZA LA PARTE ISTANTE - NECESSITÀ DI APPOSITE INDICAZIONI NELLA RELATA DI NOTIFICA - ESCLUSIONE.*

La prescrizione dell'art. 285 cod. proc. civ. secondo cui ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parti, può ritenersi adempiuta ogni qualvolta, nonostante la Mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non vi sia comunque incertezza assoluta sulla parte istante, essendo possibile individuare la parte a cui richiesta è stata eseguita la notificazione. (C 3670/85, mass n 441263; (C 5830/82, mass n 423582; (C 6540/81, mass n 417376).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)