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Sez. U, Sentenza n. 4647 del 07/09/1985 (Rv. 442106 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE - DECLARATORIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE RESA DAL GIUDICE DI APPELLO - CONSEGUENTE CADUCAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO ANCHE PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - ORDINE DI RESTITUZIONE DI QUANTO RICEVUTO IN FORZA DELLA ESECUTIVITÀ - POTERE DOVERE DEL MEDESIMO GIUDICE D'APPELLO - ISTANZA DI PARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442106-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE - DECLARATORIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE RESA DAL GIUDICE DI APPELLO - CONSEGUENTE CADUCAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO ANCHE PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - ORDINE DI RESTITUZIONE DI QUANTO RICEVUTO IN FORZA DELLA ESECUTIVITÀ - POTERE DOVERE DEL MEDESIMO GIUDICE D'APPELLO - ISTANZA DI PARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La declaratoria di difetto di giurisdizione, resa dal giudice d'appello, privando di ogni efficacia la sentenza di primo grado, ne elimina anche l'eventuale valore provvisoriamente esecutivo (nella specie, trattandosi di condanna al pagamento di crediti di lavoro) e comporta quindi il potere-dovere del medesimo giudice d'appello di disporre la restituzione di quanto ricevuto in forza di detta provvisoria esecutività, senza che si renda in proposito necessaria, trattandosi di pronuncia di natura conseguenziale, una istanza della parte interessata. (V 4684/81, mass n 415403; (V 1233/76, mass n 379931).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)