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Sez. 1, Sentenza n. 4684 del 21/07/1981 (Rv. 415403 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - VERSAMENTO DI SOMME IN FORZA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVE - ACCOGLIMENTO DEL GRAVAME - DOMANDA DI CONDANNA DELL'APPELLATO ALLA RESTITUZIONE DI DETTE SOMME - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415403-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - VERSAMENTO DI SOMME IN FORZA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVE - ACCOGLIMENTO DEL GRAVAME - DOMANDA DI CONDANNA DELL'APPELLATO ALLA RESTITUZIONE DI DETTE SOMME - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Con riguardo alle somme versate in forza della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, deve riconoscersi all'appellante la possibilita di chiedere ed ottenere dal giudice di secondo grado, per il caso di accoglimento del gravame, la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme medesime, sempreche, ove detto versamento sia avvenuto prima della notificazione dell'impugnazione, la relativa istanza venga avanzata con l'impugnazione stessa. (V 4574/80, mass n 408415; (V 1233/76, mass n 379931).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)