Sez. 1, Sentenza n. 879 del 10/03/1975 (Rv. 374259 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI TASSATIVE - MANCANZA - COGNIZIONE DELLE DOMANDE ED ECCEZIONI PROPOSTE - POTERE DEL GIUDICE D'APPELLO - OMESSO ESAME NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI TASSATIVE - MANCANZA - COGNIZIONE DELLE DOMANDE ED ECCEZIONI PROPOSTE - POTERE DEL GIUDICE D'APPELLO - OMESSO ESAME NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
Al di fuori delle tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, il giudice d'appello e investito della piena cognizione delle domande e delle eccezioni ritualmente devolutegli, ancorche esse, per asserito difetto di presupposti, diversi da quelli previsti dagli artt 353 e 354 cod proc civ (nella specie, per un asserito assorbimento conseguente all'accoglimento di altre domande), non siano state esaminate nel merito in primo grado. (V 1457/70, mass n 347292).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)