Sez. 2, Sentenza n. 2224 del 05/04/1984 (Rv. 434266 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - PROPOSIZIONE DELL'ATTO DI APPELLO NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO DIVERSO DALLA CONTROPARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI - COSTITUZIONE DI DETTA CONTROPARTE - SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - PROPOSIZIONE DELL'ATTO DI APPELLO NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO DIVERSO DALLA CONTROPARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI - COSTITUZIONE DI DETTA CONTROPARTE - SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME.*
La proposizione dell'atto di appello, nei confronti non della controparte del giudizio di primo grado, ma di un soggetto diverso, implicando l'inidoneità alla funzione essenziale di Costituzione del contraddittorio, comporta la nullità, che è sanabile con la spontanea Costituzione di quella controparte ma solo con effetto ex nunc e quindi con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, con la conseguenza, pertanto, dell'inammissibilità del gravame se tale Costituzione avvenga dopo la scadenza del termine per impugnare.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)