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Sez. 3, Sentenza n. 7119 del 05/08/1996 (Rv. 498945 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Proposizione dell'atto di appello contro il litisconsorte pretermesso - Mancata costituzione o mancata accettazione del contraddittorio - Inammissibilità dell'appello - Nullità della sentenza - Rimessione della causa al primo giudice.
Stato
decisa il 1996-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498945-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA

Poiché la qualità di parte processuale, assunta nel giudizio di cognizione di primo grado, è il presupposto giuridico formale che legittima attivamente e passivamente all'impugnazione in appello, è inammissibile l'appello nei confronti di chi non è stato parte in primo grado, anche se proposto nei confronti del litisconsorte pretermesso, a meno che quest'ultimo non intervenga volontariamente e, accettato lo stato della lite, ne chieda la decisione, con la conseguenza che, se dovesse essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per le mancata costituzione dell'appellato o la mancata accettazione da parte sua del contraddittorio nei termini sopra indicati, il giudice dell'appello dovrà comunque anche di ufficio accertare l'integrità o meno del contraddittorio in primo grado e, in caso negativo, dovrà annullare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)