Sez. 3, Sentenza n. 2250 del 06/08/1964 (Rv. 303367 - 01)
MEDIAZIONE - PLURALITA DEI MEDIATORI - DIVISIONE DELLA PROVVIGIONE - CONDIZIONI.*
MEDIAZIONE - PLURALITA DEI MEDIATORI - DIVISIONE DELLA PROVVIGIONE - CONDIZIONI.*
In tema di mediazione, il diritto alla divisione della provvigione tra piu mediatori sorge, a norma dell'art.1578 cod.civ., non soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa alla conclusione dell'affare, ma anche quando, abbiano agito successivamente e in modo autonomo, purche l'uno di essi si sia giovato dell'apporto utile dell'altro, limitandosi da parte sua ad integrarlo, ai fini del raggiungimento dell'accordo, in modo da non potersi negare un nesso di concausalita obiettivi tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell'affare. Dal che segue che, per la predetta disposizione, nell'ipotesi d'intervento di piu mediatori, la provvigione dovuta dalle parti e sempre unica.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)