Sez. 3, Sentenza n. 528 del 17/02/1976 (Rv. 379192 - 01)
MEDIAZIONE - PLURALITA DI MEDIATORI - DIVISIONE DELLA PROVVIGIONE - CONDIZIONI.*
MEDIAZIONE - PLURALITA DI MEDIATORI - DIVISIONE DELLA PROVVIGIONE - CONDIZIONI.*
In tema di mediazione, il diritto alla divisione della provvigione tra piu mediatori sorge, a norma dell'art 1758 cod civ, non soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa alla conclusione dell'affare, ma anche quando abbiano agito successivamente e in modo autonomo, purche l'uno di essi si sia giovato dell'apporto utile dell'altro, limitandosi da parte sua ad integrarlo, ai fini del raggiungimento dell'accordo, in modo da non potersi negare un nesso di concausalita obiettivo tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell'affare. (Conf 2250/64, mass n 303367; (Conf 1341/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1758
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)