Sez. 1, Sentenza n. 4723 del 03/03/2006 (Rv. 590245 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE | Giudizio di appello - Contumacia di una delle parti già costituita in primo grado - Documenti contenuti nel fascicolo di primo grado del contumace - Utilizzabilità ai fini della decisione - Esclusione - Mancato ritiro del fascicolo - Irrilevanza.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE
Il giudice d'appello, nel caso di contumacia di una delle parti, già costituita in primo grado, non può utilizzare, ai fini della decisione, documenti inseriti nel fascicolo di parte di primo grado del contumace, restando irrilevante che tale fascicolo non sia stato ritirato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)