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Sez. 1, Sentenza n. 11383 del 11/11/1998 (Rv. 520612 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE | Giudizio di appello - Contumacia dell'appellato già attore in primo grado - Utilizzabilità ai fini della decisione in appello di documenti contenuti nel fascicolo di parte in primo grado dell'appellato dichiarato contumace - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520612-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE

Il giudice d'appello che abbia dichiarato la contumacia dell'appellato non può fondare la propria decisione su documenti inseriti nel fascicolo di parte del contumace, già attore in primo grado, atteso che tali documenti, da ritenersi non prodotti nel giudizio di secondo grado, non sono equiparabili ai documenti irritualmente prodotti e, pertanto, rispetto ad essi, non è configurabile una sanatoria ex art. 157 cod. proc. civ., non potendosi fare carico all'appellante delle conseguenze dell'omissione di un'eccezione relativa a documenti che egli non aveva ragione di ritenere appartenenti, sia pure irritualmente, al materiale probatorio acquisito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)