Sez. 2, Sentenza n. 10799 del 25/09/1996 Ud. (dep. 14/12/1996) Rv. 206499 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE | Esposizione per la vendita di oggetti realizzati in frode di valido brevetto - Ricettazione - Rapporto di specialità - Esclusione - Ragioni.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE
Non esiste rapporto di specialità fra i reati previsti dagli artt. 648 cod. pen. ed 88 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127; quest'ultima ipotesi criminosa, infatti, diversamente dalla ricettazione, che è delitto contro il patrimonio, tutela le opere dell'ingegno ed i brevetti dalle contraffazioni ed alterazioni, e prevede altresì, rispetto alla prima, differenti condotte tipiche e tempi di realizzazione, in quanto l'esposizione degli oggetti realizzati in frode a un valido brevetto - che integra il reato "de quo" - avviene quando il delitto di ricettazione è già stato consumato con l'acquisto o comunque con la ricezione del bene. (Nell'affermare detto principio - con riferimento a fattispecie relativa all'esposizione per la vendita in alcune gioiellerie di Firenze di monili riproducenti quelli di un famoso stilista - la Corte ha altresì precisato che l'art. 88 R.D. n. 1127/39 non si applica esclusivamente agli oggetti realizzati in frode ai brevetti d'invenzione industriale ma anche, in virtù del disposto dell'art. 1 R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, ai motivi ed ai ai disegni ornamentali comunque caratterizzanti modelli tutelati da brevetto)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 88, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)